AGI - Giusto allargare l'analisi dei dispositivi di Mario Venditti a 11 anni ma "sproporzionata" la quantità dei dati informatici "da selezionare e da acquisire, in modo da assicurare la minore invasività dell'operazione compatibile con le esigenze dell'indagine". Lo scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni al provvedimento con cui, il 15 gennaio scorso, hanno bocciato il ricorso della Procura di Brescia contro la decisione del Tribunale del Riesame di annullare il sequestro dei device, tra cui pc e telefoni, all'ex magistrato Venditti e ai carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto.
Il capitolo d'indagine, uno dei diversi sull'omicidio di Garlasco, è quello che vede accusato Venditti di essersi fatto corrompere da Giuseppe Sempio, il padre dell'indagato Andrea, per favorire l'archiviazione nel 2017 dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi.
Quei rapporti 'anomali' tra Venditti e la polizia giudiziaria
Nel decreto di sequestro annullato dal Tribunale di Brescia il pubblico ministero aveva evidenziato "l'obiettiva complessità delle indagini e la necessità di considerare compiutamente i rapporti, che presentano profili di anomalia anche alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese da Salvatore Campa, tra l'indagato Mario Venditti e gli ufficiali della Polizia giudiziaria incaricati delle indagini e la scarsa chiarezza delle vicende relative alla disponibilità da parte dei Sempio e dei suoi legali di una consulenza tecnica prima che fosse ufficialmente resa disponibile - si legge nel provvedimento della Suprema Corte -. In questo contesto, le ragioni addotte per giustificare l'ampiezza del segmento temporale dei dati da apprendere, che nella fattispecie comprende il periodo, di undici anni circa, nel corso del quale l'indagato Mario Venditti ha svolto le funzioni di Pubblico ministero nella Procura di Pavia rispetto a una imputazione limitata a un periodo circoscritto risultano non incongrue".
La bocciatura per sproporzione dei dati
Tuttavia, e questa è la ragione della bocciatura, "l'estensione tipologica dei dati da acquisire non risulta proporzionata all'esigenza di tutelare i diritti dei soggetti interessati perimetrando, con criteri quantitativi, qualitativi e temporali i dati informatici da selezionare e da acquisire, in modo da assicurare la minore invasività dell'operazione compatibile con le esigenze dell'indagine". In conclusione, "la motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero, come correttamente evidenziato dal Tribunale del Riesame, non è stata configurata in modo da rispettare ab origine il canone di proporzionalità perché non individua appositi e circoscritti criteri di selezione, ma comprende indebitamente in un unicum il tema di indagine e il criterio di selezione dei dati da estrapolare".
Confusione tra indagine e selezione dati
Non c'era necessità di 'parole chiave', scrivono ancora i giudici, ma si poteva soddisfare il criterio della proporzionalità in altri modi. Invece, questo è il 'rimprovero' della Suprema Corte, "la delimitazione dell'ambito dei dati acquisibili in quanto utili alle indagini risulta sostanzialmente sovrapponibile all'oggetto dell'indagine con i due piani che vengono confusi, mentre devono essere mantenuti distinti".
Il momento della selezione dei dati
E la selezione si sarebbe dovuta fare non 'prima' ma 'dopo' sulla base di una "valutazione peraltro solitamente affidata agli ausiliari tecnici" della Procura.

